Regolamenti
Settore Semiconvitto
CAPO IV
DOVERI E NORME DISCIPLINARI
Art.16 Obiettivi delle norme
L’Istituto si caratterizza per essere un modello di integrazione tra attività didattiche curricolari e attività
educative semiconvittuali e convittuali, elevando la qualità della formazione e promuovendo l’interazione tra
docenti ed educatori. Esso rappresenta pertanto, una comunità il cui scopo fondamentale è
l’educazione, la formazione e la crescita della personalità individuale dei giovani, ai quali deve garantire diritti
fondamentali, ad iniziare dal diritto allo studio. Ogni diritto però, affinché possa essere realmente
garantito,necessita del rispetto delle regole accettate e condivise, la cui inosservanza metterebbe a rischio,
per i singoli membri e per la collettività nel suo insieme, il godimento del diritto stesso.
Le regole devono essere viste come condizione e garanzia dei diritti e il loro rispetto assicurato da sanzioni
graduate e proporzionate all’infrazione. Le sanzioni sono infatti necessarie in ogni contesto dove si debbano
assicurare le esigenze del vivere insieme, tanto più nel contesto scolastico e convittuale dove i giovani
ancora in formazione devono apprendere come si vive nella collettività.
Il senso di responsabilità individuale e l’autonomia sono valori ai quali tutta la comunità scolastica deve
tendere.
Art. 17 Doveri degli studenti
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità,regolarità e impegno assiduo le lezioni e ogni altra
attività didattica e formativa. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da seri e giustificati
motivi,una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri.
2. Lo studente è tenuto a presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente, a tenere in ordine
gli oggetti personali, a portare a scuola solo oggetti utili all’attività programmata di studio teorico e
pratico e a farne uso corretto.
3. Gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, di
svolgere i lavori proposti dal personale docente ed educativo e di contribuire al perseguimento del
successo proprio e altrui negli studi. L’elusione dei propri impegni è prova di negligenza.
4. Gli studenti sono tenuti al cambio dell’ora, ad attendere l’arrivo del docente o dell’educatore dell’ora
successiva all’interno dell’aula.
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5. Lo studente è tenuto ad usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico come pure avere
l’obbligo di utilizzare un abbigliamento decoroso.
6. Gli studenti devono segnalare immediatamente al personale della scuola eventuali malesseri
7. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei propri pari in un clima di tolleranza
e di partecipazione democratica. Ogni offesa, discriminazione, prevaricazione dettata dalla diversità
va considerata immorale oltre che scorretta.
8. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento coerente con i principi di sicurezza dettate
da norme regolamentari, con le disposizioni organizzative contenute nel presente regolamento di
istituto e con le disposizioni di volta in volta emanate dal Capo d’Istituto nell’esercizio delle sue
funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita scolastica.
9. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento e in ogni forma
dell’attività didattica,educativa e formativa dell’istituto, rispettando le leggi, i regolamenti le norme
della convivenza civile e democratica, mantenendo il massimo rispetto nei confronti di tutto il
personale della scuola e dei propri compagni.
10. Gli studenti devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 104/2007 (tutela della privacy e diritto
alla protezione dei dati personali all’interno della comunità scolastica); pertanto è vietato in classe,
durante l’attività didattica e l’attività educativa pomeridiana, l’uso dei telefoni mobili, videotelefoni,
MMS, SMS, fotocamere,videocamere o registratori vocali, in assenza di esplicito consenso
manifestato dall’interessato.
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e servizi della scuola, anche in orario extracurricolare,
secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
12. Il libretto personale è un documento ufficiale che l’allievo è tenuto a tenere sempre con
sé,conservarlo con la massima cura, e a consegnare, su richiesta del docente e/o educatore durante
l’attività scolastica.
13. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene
comune, collaborando al mantenimento e dell’ordine nelle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e
dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature, dei sussidi e delle strutture.
Ulteriori norme per gli studenti semiconvittori e convittori:
§ Al termine delle lezioni del mattino (ore 13,00) gli studenti devono attendere in aula il proprio educatore
ed insieme a questi recarsi in refettorio.
§ Durante la refezione si dovrà consumare esclusivamente il cibo somministrato dalla mensa del convitto
e rispettare le più elementari norme del galateo (conversare a bassa voce, non usare I-pod e cellulari,
lasciare in ordine il proprio tavolo, etc)
§ La sistemazione dei posti a tavola è stabilita dall’istitutore all’inizio dell’anno scolastico e rimarrà tale,
salvo modifiche decise dallo stesso.
§ Eventuali intolleranze o allergie a determinati alimenti, accertate e certificate, devono essere segnalate
all’inizio dell’anno scolastico.
§ Durante il periodo di ricreazione, il semiconvittore deve chiedere il permesso al proprio educatore per
qualunque suo eventuale spostamento e trovarsi sempre in una delle zone sorvegliate dagli educatori del
settore: corridoio liceo, viale e prato. E’ fatto divieto sostare all’interno delle aule e nell’atrio principale.
§ Durante il tempo ricreativo gli alunni che hanno necessità di rientrare in aula, devono necessariamente
chiedere il permesso all’educatore di sorveglianza.
§ Al termine della ricreazione gli alunni semiconvittori dovranno trovarsi puntualmente nella propria aula,
sia per intraprendere l’attività di studio pomeridiano sia per riprendere l’attività didattica in aula; (all’inizio
attività di studio prima ricreazione; e alla ripresa attività di studio seconda ricreazione).
§ Lo studente durante lo studio deve mantenere un atteggiamento tale da permettere a ciascuno la
concentrazione necessaria allo svolgimento dei compiti. Lo studio deve essere individuale privilegiando
l’esecuzione dei compiti scritti salvo diverse disposizioni dell’istitutore. Sarà possibile lo studio a piccoli
gruppi solo a discrezione dell’educatore che ne valuterà l’esigenza. Nell’eventuale mancanza di compiti
assegnati per l’immediato, gli alunni sono tenuti ad anticipare lo svolgimento di quelli assegnati per i
giorni successivi e comunque a tenersi impegnati in attività di studio o di lettura.
Art 18 categorie delle mancanze
Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:
a) mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ricorrenti e/o numerose;
b) mancanza di rispetto verso il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente, i compagni e le
istituzioni (si precisa che la libera espressione di opinioni non è sanzionata purché correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui dignità e personalità);
c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza della comunità scolastica e la
realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psicofisica;
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d) violazione delle disposizioni organizzative del regolamento di istituto e delle norme di sicurezza;
e) uso scorretto del materiale didattico, atti vandalici e deterioramento intenzionale delle strutture, dei locali
e degli arredi scolastici;
f) turbamento del regolare andamento della scuola: in questo punto sono compresi quegli atti e
comportamenti che compromettano gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione
che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile, quali, ad esempio la sottrazione di documenti
e/o l'alterazione di documenti e firme, l'oltraggio;
g) mancata osservanza delle indicazioni dei docenti accompagnatori durante le lezioni fuori sede o i viaggi
d’istruzione, nonché comportamenti scorretti che compromettano gravemente il rapporto di fiducia, lealtà,
collaborazione;
h) assenze collettive, escluse quelle per manifestazioni studentesche promosse dalla Consulta Provinciale
degli Studenti. Si considera “assenza collettiva” l’assenza di metà +1 degli studenti senza motivi
documentati.
Art.19 Divieti
Al fine di garantire l'incolumità propria e/o altrui è severamente vietato:
a) uscire dal plesso scolastico durante le lezioni e l'intervallo3;
b) fumare all'interno dei locali scolastici e nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico;
c) usare le scale di emergenza senza motivo;
d) utilizzare ingiustificatamente l’ascensore dove risulta presente;
e) consumare cibi e bevande in classe;
f) usare le macchine distributrici di cibi e bevande fuori dagli orari previsti.
g) usare la lavagna luminosa e le altre apparecchiature presenti in aula senza la presenza del docente e/o
educatore
Inoltre è vietato mantenere attivi cellulari ed utilizzare dispositivi di riproduzione musicale durante l’attività
didattica (salvo intervallo) e accedere, se non accompagnati, alla Sala Docenti, ai Laboratori e agli Uffici. Le
trasgressioni verranno sanzionate.
Poiché l’intervallo costituisce, a tutti gli effetti parte integrante del tempo scuola, gli studenti non sono
autorizzati ad incontrare volontariamente persone estranee all’Istituzione Scolastica.
Per comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di
analogia.
Art. 20 Provvedimenti disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia. I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino
di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale,culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica .(D.P.R
n.235/2007)
2. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno.
3. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola,ma anche in
luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche,visite, spettacoli, stage,
assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.
4. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. Della sanzione viene data formale
comunicazione allo studente e alla famiglia.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di
opinioni correttamente manifestate e non lesive della persona altrui.
6. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente scolastico, quando
sia previsto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia,della quale informa lo studente
interessato, la famiglia e il consiglio di classe.
7. Il provvedimento di sospensione può prevedere,su decisione del consiglio di classe,l'obbligo della
frequenza con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali la collaborazione ai servizi interni
della scuola, attività di volontariato o altre, sentito il parere non vincolante dello studente e/o della
famiglia.
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Tenuto conto della limitatezza degli spazi interni ed aperti disponibili presso il Liceo Classico, gli
studenti possono uscire durante l’intervallo dall’edificio sull’area pubblica delimitata dal monumento di
“Adelaide Ristori”.
Resta inteso che per alcuna ragione è concesso uscire dal portone posteriore che dà sulla pubblica
via. Da ciò discende che non è concesso accedere ad alcun esercizio commerciale.
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8. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si
regoleranno secondo criteri di analogia.
9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti, l'organo competente dovrà adottare i
seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
a. Richiamo verbale:
• atteggiamenti e abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico
b. Contestazione dell'addebito
• contestazione dell’addebito nel caso di contravvenzione al divieto di fumare e immediato deferimento al
Dirigente Scolastico per l'applicazione della relativa sanzione
c. Richiamo scritto sul registro di classe per:
§ scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti/educatori o il personale
§ disturbo continuato durante le lezioni;
§ mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
§ violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
§ uso di apparecchiature non consentite o di oggetti in modo improprio o inopportuno (es. telefoni cellulari,
radio,…);
§ turpiloquio
d. Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni , o indicazione di attività
alternative di cui al punto 7, per:
• per un numero pari a cinque note sul registro di classe;
• danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
• assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione
• dei documenti scolastici;
• ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale;
• gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale;
• violazioni gravi alle norme di sicurezza;
• mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
• comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee;
• comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
• allontanamento ingiustificato dall’edificio scolastico durante le attività didattiche educative e formative;
• consumo e / o diffusione di sostanze alcoliche.
e. Sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni per:
• per un numero superiore a cinque note sul registro di classe;
• recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
• furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
• molestie e vessazioni continuate nei confronti di altri;
• ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti
nell’istituto;
• violenza intenzionale;
• offese gravi alla dignità della persona;
• tutti i fatti gravi, non qui elencati, avvenuti durante tutte le attività scolastiche che possono rappresentare
pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola;
• imbrattare le superfici esterne ed interne della struttura scolastica;
• sottrazione,appropriazione,occultamento o danneggiamento di beni appartenenti al convitto;
• arrecare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio dell’istituto.
f. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni
Come indica la direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre una sospensione superiore a 15 giorni (art.
4, comma 7 del D.P.R n. 249/1998- art.1, comma 9-9 bis del D.P.R n. 235/2007 ) si rimanda all'art. 23 del
presente regolamento e può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone, vi siano reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e
in casi di recidiva di atti di violenza connotati da una particolare gravità (uso e spaccio di sostanze
stupefacenti, atti e molestie anche di carattere sessuale).In queste situazioni la durata della sanzione “è
commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo”.In tali casi si prevedono:
§ Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;
§ Allontanamento dalla comunità scolastica ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.
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10. Le sanzioni disciplinari possono essere, per esempio, la nota sul libretto personale da far firmare ai
genitori, il deferimento dello studente al Rettore o al suo vicario, l’esecuzione immediata o differita di
attività che compensino il danno arrecato, attività aggiuntive di studio o esercitazioni, attività a favore
della comunità, ecc.
11. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a
determinare il voto di condotta, secondo quanto stabilito dall'ordinamento vigente, concorrono altresì alla
determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al
dialogo educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di classe anche in relazione alle osservazioni
dei singoli docenti e dell’educatore sul comportamento dello studente interessato.
12. L'alunno che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera b, previa delibera favorevole del 75% del
Consiglio di Classe ,può partecipare ai viaggi di istruzione , scambi , stage o ad altra attività integrativa
individuata dal Consiglio stesso.
13. L’alunno che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera c , nell'anno scolastico in corso,non può
partecipare ai viaggi di istruzione ,scambi,stage o altra attività integrativa individuata dal Consiglio di
Classe durante il periodo previsto per le attività suddette lo studente frequenterà le lezioni in altra classe
dello stesso livello .
14. Per infrazioni gravi che comportino la sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni il Consiglio di
classe stabilisce, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
prepararne il rientro nella comunità scolastica
15. “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe,
concorre alla valutazione complessiva dello studente Decreto Legge del 1 settembre 2008 n.137, art.2
16. Nell'ottica di un intervento che non sia puramente normativo-punitivo ma normativo-educativo il Consiglio
di Classe dovrà prevedere un momento di verifica della ricaduta del provvedimento a cura in particolare
del coordinatore e dell'educatore di classe , attraverso un percorso in itinere e finale ,comunicando ,per
iscritto,un giudizio relativo al comportamento dello studente dopo la sanzione da allegare al verbale del
consiglio di classe. In ogni caso è possibile la somma di due o più provvedimenti indicati, a discrezione
dell'organo che li irroga.
17.E' previsto, inoltre, che l'organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare provvedimenti secondari, di
forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto.
Art. 21 Aggravanti e attenuanti
In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni
degli studenti coinvolti, si valuta la gravità delle mancanze disciplinari in modo da commisurare ad esse il
provvedimento da adottare.
In presenza di attenuanti e/o aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre
possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con
provvedimenti alternativi.
Art. 22 Organi competenti
Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il seguente
ordine:
§ le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera a),c) sono di competenza del docente,educatore e/o
del Dirigente Scolastico;
§ le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera b) sono di competenza del Dirigente Scolastico e/o
dei suoi delegati;
§ le sanzioni e i provvedimenti di cui alle lettere d),e) sono di competenza del Consiglio di Classe
allargato;
§ le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera f) sono di competenza del consiglio di
Amministrazione e del Commissario straordinario del Consiglio d’Istituto.
In questi casi, inoltre, il Consiglio di Classe, contestualmente o successivamente al provvedimento, stabilisce
e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente. Si
sottolinea che tutti i componenti del Consiglio di Classe allargato sono tenuti al mantenimento del segreto
d'ufficio.
Alla delibera, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, qualora ne siano
membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il
procedimento disciplinare.
Per gli alunni semiconvittori e convittori:
Si precisa che le sanzioni disciplinari previste per gli alunni convittori e semiconvittori relativa alla lettera c)-è
comminata dall’educatore;le sanzioni relative alle lettere d)-e) sono comminate dal Consiglio di Disciplina e
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ratificate dal Rettore- Dirigente Scolastico;le sanzioni relative alla lettera f) sono comminate dal consiglio di
amministrazione e dal Commissario straordinario del Consiglio d’Istituto. Si sottolinea che la sospensione
dalle attività educative potrà essere adottata solo con la modalità dell’obbligo di frequenza e per atti
particolarmente gravi è previsto l’allontanamento temporaneo dall’Istituzione scolastica.
Il Consiglio di Disciplina è nominato all’inizio di ogni anno scolastico ed è costituito da cinque membri effettivi
(Rettore, Collaboratore Dirigente Scolastico Convitto,Educatore Coordinatore settore e due educatori del
gruppo). L’organo ha la funzione di esaminare gli eventuali comportamenti scorretti, ne considera le varie
implicazioni e adotta gli eventuali provvedimenti che saranno ratificati dal Rettore-Dirigente Scolastico.
In presenza di atti gravi, il Consiglio verrà convocato immediatamente dal Rettore o dalla maggioranza dei
suoi componenti (n° 3).
Art. 23 Casi di rilevanza penale
In casi di rilevanza penale, gli organi competenti di cui all’art. 22 stabiliscono l’eventuale allontanamento dell'
alunno responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definitiva anche superiore a quindici giorni,
commisurata alla gravità del fatto.
Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato
procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, l’organo competente ad
irrorare il provvedimento disciplinare stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quando
cessi la condizione di pericolo.
Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto
con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.
Art. 24 Le procedure
Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i
fatti, sia di garantire condizioni di equità:
1 L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno studente
anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo
parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente e/o educatore interessato o al
Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
2 Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul libretto personale, la contestazione può
essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe insieme
alle giustificazioni dell'allievo.
3 Nei casi di competenza del Dirigente Scolastico, questi convoca lo studente e, presa nota delle
giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento
scritto. La documentazione relativa allo studente è messa a disposizione del Consiglio di Classe. Essa
verrà custodita in forma riservata.
4 Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa
funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le
giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente,
eventualmente con un genitore.
5 In seguito gli organi competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente
motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata integralmente, per iscritto alla famiglia
dello studente. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e
della documentazione scritta.
6 Solo in caso di assoluta urgenza e particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i docenti
collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello
dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.
7 Tutti gli organi che irrogano sanzioni devono preventivamente dare la possibilità allo studente di
discolparsi o motivare le proprie azioni.
Per gli alunni semiconvittori e convittori il procedimento disciplinare prevede:
1. Per l’irrogazione della punizione scritta l’educatore contesterà la violazione ed annoterà il provvedimento
sul registro di gruppo, motivandolo e dandone comunicazione alla famiglia.
2. Per l’irrogazione dell’allontanamento dalla comunità educativa,il Rettore-Dirigente Scolastico valuterà la
ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà al Consiglio di Disciplina; in modo analogo il Rettore-
Dirigente Scolastico procederà per l’applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva e/o di
particolare gravità.
3. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall’organo collegiale a composizione plenaria e verrà
nel contempo comunicato all’allievo e notificato per iscritto alla famiglia.
Art. 25 Ricorsi e organo di garanzia
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Contro la sanzione disciplinare chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della
irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola; tale ricorso va presentato al
Dirigente Scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. L’organo si
esprimerà nei successivi 10 giorni.
L’organo di garanzia interno è costituito dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede, da
un docente indicato e nominato dal Collegio docenti e approvato dal Commissario straordinario, da uno
studente eletto dal Comitato Studentesco, da un genitore eletto dal Comitato dei genitori, da un educatore
indicato e nominato dal Collegio docenti e approvato dal Rettore.
Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:
- sia personalmente coinvolto nel procedimento;
- sia legato all’alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
- faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.
A tal fine, per ciascuna categoria, già all’atto della nomina, viene designato un membro supplente.
L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento disciplinare.
Per assumere le sue decisioni l’organo deve essere perfetto.
Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi e tutti i
componenti dell'organo di garanzia sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.
Per successive impugnazioni si fa riferimento alla normativa in materia.
Art.26 Patto educativo di corresponsabilità (PEC)
Come da DPR 235/2007 (art. 5-bis) e con l’obiettivo che la famiglia condivida con la scuola i nuclei fondanti
dell’azione educativa, viene introdotto il patto educativo di corresponsabilità.
La sottoscrizione implica l’accettazione da parte di tutti i contraenti dei punti in esso contenuti tra cui anche il
presente regolamento.
Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche saranno poste in essere le iniziative più idonee per
la presentazione e la condivisione con gli studenti del PEC, del Regolamento d’Istituto, dello statuto delle
studentesse e degli studenti.
Il presente regolamento e il patto educativo di corresponsabilità sarà presentato ai genitori in occasione del
rinnovo della componente dei genitori nei consigli di classe.
Il patto educativo, sottoscritto dalle componenti coinvolte, avrà validità pluriennale, corrispondente agli anni
di frequenza dell’alunno.
Durante l’anno scolastico il PEC potrà essere oggetto di discussione ed eventuale revisione con il Comitato
dei genitori e con il Comitato studentesco.
IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Anna Maria Germini
Documentazione:



