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Criteri ammissione
Criteri ammissione alla classe successiva approvati dal Collegio dei Docenti
- tre insufficienze gravi = [ 4 - 4 - 4]
- una insufficienza gravissima (3), una grave (4), un'insufficienza (5) = [3 - 4 -5]
- quattro insufficienze da 5 = [5 - 5 - 5 -]
In aggiunta a questi criteri, al fine del riconoscimento della validità dell'anno scolastico, vanno tenute presenti le disposizioni del MIUR in proposito. In particolare:
Circ. n. 20 del 4 marzo 2011 (prot. 1483)
Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009
Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.
Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti, delle situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti presentati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in oggetto.
Occorre considerare in via preliminare che la medesima disposizione, relativa alle validità dell’anno scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr. articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, comma 10, del Regolamento stesso). Pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e professionali del secondo ciclo di istruzione.
Deroghe
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Comunicazioni allo studente e alla famiglia
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Scrutinio finale
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.


